Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: tali oneri sono dettagliatamente spiegati nella modulistica e ogni informazione legale è contenuta nella normativa.
Principi e regole fondamentali Le norme che riguardano la documentazione amministrativa sono raccolte in un Testo Unico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, aggiornato dalla legge n. 183/2011). Dall’1.1.2012 le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive sotto indicate (alla voce "Ciò che è autocertificabile"), nonché tutti i dati ed i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del cittadino, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Le pubbliche amministrazioni sono altresì tenute ad accettare le dichiarazioni sostitutive presentate dall’interessato.
Cosa si può autodichiarare Le autodichiarazioni sono di due tipi: le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Ai cittadini dell’Unione Europea si applicano le stesse disposizioni stabilite per i cittadini italiani, mentre per gli extracomunitari l’utilizzo delle due tipologie di dichiarazioni è limitato ai fatti, stati e qualità attestabili da soggetti pubblici italiani. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione prive di autenticazione e marca da bollo, non devono essere sottoscritte di fronte al dipendente addetto e permettono di autocertificare tutto ciò che risulta da registri, albi o elenchi di una pubblica amministrazione. Possono riguardare tutti i dati specificati nella tabella sotto riportata. Non sono sostituibili con una dichiarazione alcuni certificati, come ad esempio, quelli medici, veterinari e di origine.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio Hanno per contenuto fatti personali, che sono a diretta conoscenza del dichiarante e che possono riguardare anche terze persone. Queste dichiarazioni non richiedono l'autentica e la marca da bollo se sono contenute o collegate ad una istanza presentata dall’interessato, oppure se vengono sottoscritte innanzi al dipendente incaricato di ricevere la documentazione. Quando occorre, invece, presentare una copia autentica, si può anche richiedere che l’autenticazione sia fatta dal dipendente addetto dietro semplice esibizione dell’originale che non deve restare depositato presso l’Amministrazione.
Modalità alternative all’autenticazione di copie La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale.
Ciò che è "autocertificabile" Dati anagrafici e stato civile
Titoli di studio qualifiche professionali
Situazione economica, fiscale reddituale
Posizione giuridica
Altri dati
Ma c’è di più
E ancora:
I profili di responsabilità I cittadini vengono sollevati da taluni adempimenti per procurarsi certificati e documenti presso diversi sportelli. Sia i cittadini, che le pubbliche amministrazioni, hanno precise responsabilità. Le amministrazioni non possono rifiutare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui sono previste, perché ciò comporta violazione dei doveri d’ufficio e sono tenute a svolgere gli opportuni controlli, per verificare la veridicità delle autodichiarazioni presentate. Il cittadino è tenuto a rendere sempre dichiarazioni veritiere. Nel caso di dichiarazione falsa o infedele, le pubbliche amministrazioni, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi, mentre il responsabile incorre nelle sanzioni penali previste dalla legge e perde gli eventuali benefici conseguiti attraverso la dichiarazione falsa. Le dichiarazioni sostitutive vanno, quindi, rilasciate con attenzione dal cittadino nella piena consapevolezza che la falsità comporta pesanti conseguenza.
Domande più frequenti (FAQ)
Si possono attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione:
Di seguito la modulistica aggiornata per l'A.S. 21 - 22
Per comitati genitori, associazioni, ecc. che desiderano chiedere al Dirigente di utilizzare occasionalmente le strutture scolastiche.
Si ricorda che la concessione dei locali in via continuativa deve invece essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto.
Per i comitati genitori (più precisamente, salvo che il Comitato abbia personalità giuridica: chi si incarica di effettuare e trattare le foto) che intendono - in accordo con la scuola - farsi carico dell'effettuazione di riprese fotografiche o video e della loro condivisione con i genitori degli alunni interessati, previa acquisizione del consenso dei genitori stessi. Contattare eventualmente la Direzione dell'istituto per concordare le modalità di distribuzione/ritiro.
Per la raccolta dei consensi si suggerisce di predisporre un volantino che contenga:
Qui sotto viene messa a disposizione una traccia di informativa che può essere liberamente utilizzata. L'altro modulo è invece da inviare alla Direzione dell'Istituto per essere autorizzati ad accedere alla scuola ed effettuare le foto/riprese. Si precisa che in vigenza delle misure di prevenzione sanitaria relative al Covid-19, nelle scuole primarie e secondarie non verrà in alcun caso autorizzata l'effettuazione di foto o riprese degli alunni senza mascherina. Da valutare, per ridurre l'onere di questi adempimenti, la predisposizione di un modulo da utilizzare una volta sola ad inizio anno coprendo tutte le varie occasioni di effettuazione di riprese.
Moduli da utilizzare per comunicare alla scuola la modalità di rientro a casa del proprio/a figlio/a al termi delle lezioni o per la pausa pranzo. Per la sola scuola secondaria è possibile richiedere anche l'allontanamento autonomo del minore.
Qualora l'alunno debba essere prelevato da persone maggiorenni diverse dai genitori, è necessario compilare anche la relativa delega (vedi sotto).
La richiesta di somministrazione/autosomministrazione farmaci salvavita deve essere corredata dal certificato medico
Il servizio è a pagamento. Nella home page di questo sito, nella sezione SEGRETERIA - URP, troverete le coordinate bancarie e postali.
Di seguito i modelli aggiornati per l'A.S. 21 - 22
Per scaricare la scheda informativa sulle difficoltà dell'alunno in vista di eventuale certificazione ex L. 104 cliccare >>>qui
Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. Note Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni.
Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013
All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
Note Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni.